Con una sentenza destinata a incidere profondamente sulla disciplina degli appalti pubblici, il Consiglio di Stato afferma un principio chiave: il giudizio di equivalenza tra contratti collettivi non può essere ridotto a un mero esercizio formale. Un orientamento che Federterziario condivide e sostiene.
Con la sentenza n. 9484 del 2 dicembre 2025, infatti, il Consiglio di Stato ridimensione l’impostazione formalistica sinora seguita e afferma la necessità di una valutazione complessiva delle tutele garantite ai lavoratori.
Una decisione che, come sottolinea l’Avv. Andrea Musti, cassazionista, esperto di diritto del lavoro e delle relazioni industriali e componente del Comitato Tecnico Scientifico di Federterziario, «mette seriamente in discussione un metodo che ha finito per trasformare il giudizio di equivalenza in un esercizio meramente aritmetico».
Secondo Musti, il quadro precedente era caratterizzato da una lettura eccessivamente rigida dei criteri elaborati dall’ANAC nella Relazione illustrativa al Bando Tipo n. 1/2023 e nella circolare INL n. 2/2020.
«È noto agli addetti ai lavori – osserva – come i parametri ANAC abbiano natura squisitamente formale: il limite oltre il quale il giudizio di equivalenza viene considerato negativo è individuato nello scostamento massimo di due elementi di tutela normativa».
Un’impostazione che, aggiunge il cassazionista, «è stata peraltro fatta propria anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel parere n. 3522/2025, nonostante nel frattempo fosse intervenuto il cosiddetto decreto correttivo».
È proprio contro questa impostazione che si colloca la pronuncia del Consiglio di Stato. «La sentenza – evidenzia Musti – rappresenta un vero e proprio scossone: il giudizio di equivalenza non può essere circoscritto ai parametri indicati dall’ANAC senza considerare l’esame complessivo delle tutele assicurate».
Secondo i giudici amministrativi, infatti, la verifica tra CCNL differenti deve essere effettuata attraverso una “valutazione complessiva, giuridica ed economica”, finalizzata ad accertare che il trattamento dei lavoratori impiegati nell’appalto non sia eccessivamente inferiore a quello previsto dal contratto indicato dalla stazione appaltante e che vi sia una reale coerenza tra mansioni e lavorazioni.

«È qui – sottolinea Musti – che emerge la radicale differenza di metodo e di visione tra il Consiglio di Stato e l’ANAC: gli scostamenti non hanno tutti la stessa rilevanza e non possono essere valutati in modo indistinto».
Per il cassazionista, il passaggio centrale della sentenza è il superamento definitivo di un approccio puramente quantitativo: «Il giudizio di equivalenza non può essere solo formale e numerico, ma deve essere sostanziale e qualitativo. La prospettiva è quella di poter ritenere equivalenti CCNL differenti, purché assicurino, nella sostanza, adeguati livelli di tutela».
Una lettura che incide profondamente sull’interpretazione dell’art. 11 del Codice dei contratti pubblici e sul ruolo delle stazioni appaltanti, chiamate ora a un’analisi più responsabile e meno automatica.
«Se questa è la portata della sentenza – conclude Musti – appare difficile che i prossimi interventi normativi, e la stessa ANAC, possano permettersi di non tenere conto dell’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato».
Federterziario condivide l’esigenza di superare una lettura burocratica del giudizio di equivalenza, che rischia di comprimere il pluralismo contrattuale e di penalizzare imprese e lavoratori tutelati da contratti collettivi legittimi e rappresentativi.
La sentenza n. 9484/2025 rafforza una linea da tempo sostenuta dall’Associazione: la centralità della sostanza delle tutele rispetto al mero formalismo, la necessità di valutazioni coerenti con la realtà dei processi produttivi e il rispetto dei principi di concorrenza, libertà d’impresa e dignità del lavoro.
Un orientamento che Federterziario considera fondamentale per costruire un sistema di appalti pubblici più equilibrato, moderno e aderente alla complessità del mercato del lavoro italiano.










