È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025 (n. 119) il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che ridefinisce in modo organico i criteri per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’intesa, prevista dall’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, stabilisce durata, contenuti minimi, modalità di erogazione dei corsi e aggiornamento per tutte le figure coinvolte, dai lavoratori ai datori di lavoro, dai preposti ai coordinatori per la sicurezza.
Il documento pubblicato anche sul sito del ministero del Lavoro, dettaglia gli obblighi formativi e introduce importanti novità. I datori di lavoro devono seguire un corso base di 16 ore, con moduli aggiuntivi per i settori specifici (come l’edilizia), più un aggiornamento quinquennale. In caso di svolgimento del ruolo di RSPP, sono previsti ulteriori moduli specialistici. I preposti dovranno seguire 12 ore di formazione aggiuntiva rispetto a quella generale, con aggiornamento biennale e obbligo di partecipazione in presenza, per garantire l’interazione pratica. Per i dirigenti, la durata minima è di 12 ore, con aggiornamento ogni cinque anni; in questo caso è ammesso l’e-learning.

I lavoratori, come già previsto, devono ricevere 4 ore di formazione generale e da 4 a 12 ore di formazione specifica in base al livello di rischio. L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni, con almeno 6 ore.
L’accordo introduce inoltre regole precise per Rspp, Aspp e coordinatori per la sicurezza, stabilendo percorsi formativi strutturati, aggiornamenti obbligatori e limiti sul numero di partecipanti. Viene chiarito l’elenco dei soggetti formatori accreditati e introdotto un sistema di controllo più rigoroso. L’obiettivo è rafforzare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, rendendo i percorsi formativi più efficaci, omogenei e verificabili.









